Art. 10 — Dotazioni degli Istituti
Gli Istituti sono dotati di strutture adeguate ai compiti ad essi conferiti ed in particolare di servizi informatizzati di documentazione, atti a soddisfare le richieste di informazioni concernenti l'Italia, nonche' a fornire consulenza a studiosi, ricercatori, studenti, operatori culturali italiani e stranieri.
Testo vigente dal 29 dicembre 1990
