Nel quadro di quanto previsto dagli articoli 3, comma 1, lettera d), e 7, comma 2, gli Istituti, in particolare:

  • a)stabiliscono contatti con istituzioni, enti e personalita' del mondo culturale e scientifico del paese ospitante a favoriscono le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realta' italiane o comunque finalizzati alla collaborazione culturale e scientifica;
  • b)forniscono la documentazione e l'informazione sulla vita culturale italiana e sulle relative istituzioni;
  • c)promuovono iniziative, manifestazioni culturali e mostre;
  • d)sostengono iniziative per lo sviluppo culturale delle comunita' italiane all'estero, per favorire sia la loro integrazione nel paese ospitante che il rapporto culturale con la patria d'origine;
  • e)assicurano collaborazione a studiosi e studenti italiani nella loro attivita' di ricerca e di studio all'estero;
  • f)promuovono e favoriscono iniziative per la diffusione della lingua italiana all'estero, avvalendosi anche della collaborazione dei lettori d'italiano presso le universita' del paese ospitante, e delle universita' italiane che svolgono specifiche attivita' didattiche e scientifiche connesse con le finalita' del presente articolo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art8 · fonte su Normattiva