La Repubblica promuove la diffusione all'estero della cultura e della lingua italiana, per contribuire allo sviluppo della reciproca conoscenza e della cooperazione culturale fra i popoli, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati. Ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle singole Amministrazioni dello Stato quali risultano dalle leggi vigenti, il Ministero ha la responsabilita' istituzionale del perseguimento delle predette finalita'.

Testo vigente dal 29 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art2 · fonte su Normattiva