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E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da ripartire in cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1991, per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di Istituti o di scuole italiane all'estero. L'autorizzazione di spesa per gli anni 1991 e 1992 e' di lire 600 milioni annui. La legge finanziaria provvede ad indicare le quote destinate a gravare sugli anni successivi ai sensi della lettera c) del comma 3 dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362. Per le speciali esigenze degli Istituti e' autorizzata la spesa aggiuntiva di lire 2.000 milioni nel 1991 per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili da destinare a sedi degli Istituti stessi. Restano in vigore gli articoli 3, 4 e 5 della legge 22 luglio 1982, n. 473.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 25 luglio 1995

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