Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2222/2026

    3 febbraio 2026
    • PRESCRIZIONE CIVILE
    • TERMINE

    La prescrizione del credito professionale del difensore di studenti definitivamente iscritti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 264 del 1999, ai corsi universitari per il rilascio dei titoli di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 341 del 1990, decorre - in mancanza del verificarsi di altre circostanze idonee ad estinguere il rapporto con il cliente in maniera inequivocabile - dalla data di pronuncia del decreto con il quale è dichiarato perento il ricorso pendente davanti al giudice amministrativo e non da quella, antecedente, di entrata in vigore della menzionata l. n. 264 del 1999, giacché quest'ultima, pur soddisfacendo l'interesse concreto dello studente all'iscrizione, non esclude l'interesse alla definizione in sede processuale.

    Art. 1 · Art. 2935 c.c. · Art. 2957 c.c. · Art. 5 Norme in materia di accessi ai corsi universitari

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art1 · fonte su Normattiva