l. L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 e' disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno ((trenta)) giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresi' la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalita' e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 1-bis. La prova di ammissione ai corsi svolti in lingua straniera e' predisposta direttamente nella medesima lingua. 2. 1 requisiti di ammissione alle tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono determinati dai decreti di cui al citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 302/2013

    Questione inammissibile
    11 dicembre 2013

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 34, 97 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 4, comma 1, della legge e agosto 1999, n. 264 che detta disposizioni in materia di accesso ai corsi di laurea, distinguendo tra corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale (art. 1) e corsi i cui accessi sono programmati dalle università (art. 2). Con specifico riferimento all'accesso ai corsi di laurea a programmazione nazionale, l'articolo impugnato prevede una prima fase nella quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ed una seconda fase nella quale l'ammissione degli studenti è disposta dagli atenei (come stabilito per tutti i corsi di laurea, siano essi a programmazione nazionale o locale). Non è condivisibile la tesi sostenuta dal giudice remittente secondo la quale l'ammissione ai corsi di laurea a programmazione nazionale avvenga sulla base di graduatorie locali anziché sulla base di una graduatoria unica. Infatti, il dettato normativo nulla stabilisce al riguardo rimanendo nella discrezionalità dell'amministrazione la scelta di adottare la graduatoria per singoli atenei oppure a livello nazionale. Da ciò consegue, l'inammissibilità della questione perché viziata da una non compiuta sperimentazione, da parte del giudice rimettente, del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme" della disposizione censurata. - Sull'inammissibilità della questione in quanto viziata da una non compiuta sperimentazione del tentativo di dare una lettura costituzionalmente conforme della disposizione censurata, v. la citata sentenza n. 110/2013 e le citate ordinanze nn. 212/2011, 103/2011 e 101/2011.

    Art. 3 cost. · Art. 34 cost. · Art. 97 cost. · Art. 117 cost.

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  • Sentenza n. 431/2008

    Questione inammissibile
    23 dicembre 2008

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 censurato, in riferimento agli articoli 2 e 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce l'obbligo «delle Amministrazioni di prevedere nel bando di concorso per l'ammissione al corso del diploma di laurea per fisioterapisti, una quota di posti nella misura prevista per le procedure concorsuali di accesso al pubblico impiego per diversamente abili». Invero, il rimettente, da un lato, ha omesso di considerare, nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che la legge n. 482 del 1968 è stata abrogata dall'art. 22 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dall'altro, ha formulato una richiesta di pronuncia additiva che non si presenta, quanto a possibilità di soluzione, "a rime obbligate" poichè sono possibili diversi tipi di interventi rimessi alla discrezionalità del legislatore. - Sul fatto che i possibili interventi sulla qualità ed entità delle misure necessarie a rendere effettiva la tutela delle persone disabili, sono riservate alla discrezionalità del legislatore, v., citate, sentenze nr. 251/2008 e nr. 226/2000).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 Norme in materia di accessi ai corsi universitari

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 307/2007

    Questione inammissibile
    20 luglio 2007

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4 e 5 della legge 2 agosto 1999, n. 264, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 34 e 35 Cost., nella parte in cui prevedono che i criteri da essi dettati per l'accesso programmato ai corsi universitari sono applicabili anche a coloro che sono già in possesso di laurea specialistica. Infatti, il rimettente, pur basando le motivazioni in punto di non manifesta infondatezza sull'asserita illegittimità dell'intero sistema dell'accesso programmato ai corsi universitari, si è limitato a censurare solo alcune delle norme specifiche riguardanti tale accesso, con la conseguenza che le questioni sono prospettate in termini contraddittori, non consentendo una chiara ed univoca identificazione delle stesse.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 11 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1999-08-02;264~art4 · fonte su Normattiva