Art. 10 — Consiglio universitario nazionale
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(( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127)). Per i provvedimenti disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in caso di impedimento o di assenza, e' sostituito dal professore piu' anziano in ruolo. A parita' di anzianita' di ruolo prevale il piu' anziano di eta'. La corte si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso nella stessa infrazione di appartenenti a categoria diverse, il collegio giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza e' richiesta per il giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di relatore sono assolte da un rappresentante dell'universita' interessata designato dal rettore. L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, e' abrogato.
Testo in vigore dal 18 maggio 1997 al 10 febbraio 2006
