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In sostituzione dei ruoli indicati nell'art. 1, il Governo della Repubblica e' delegato ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ruoli per i gruppi A, B e C, nel numero di 16 posti per ciascun gruppo e, per il personale subalterno, nel numero complessivo di 250 posti. Con il provvedimento di cui al precedente comma, il Governo provvedera' anche ad attuare il trasferimento del personale militare comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i detti Depositi, nei nuovi ruoli istituiti ai sensi del suddetto primo comma. Il trasferimento sara' attuato su domanda degli interessati da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e sara' effettuato inquadrando ed assegnando ai vari gradi dei vari gruppi, anche in soprannumero ai posti che saranno stabiliti per ciascun grado, previo giudizio di apposite Commissioni, il personale medesimo, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianita' di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando, comunque, a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto e la valutazione, ad ogni fine di legge, del servizio anteriormente prestato.

Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 12 gennaio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1954-06-30;549~art2 · fonte del testo