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In sostituzione dei ruoli indicati nell'art. 1, il Governo della Repubblica e' delegato ad istituire entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ruoli per i gruppi A, B e C, nel numero di 16 posti per ciascun gruppo e, per il personale subalterno, nel numero complessivo di 250 posti.1 Con il provvedimento di cui al precedente comma, il Governo provvedera' anche ad attuare il trasferimento del personale militare comunque in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso i detti Depositi, nei nuovi ruoli istituiti ai sensi del suddetto primo comma. Il trasferimento sara' attuato su domanda degli interessati da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo e sara' effettuato inquadrando ed assegnando ai vari gradi dei vari gruppi, anche in soprannumero ai posti che saranno stabiliti per ciascun grado, previo giudizio di apposite Commissioni, il personale medesimo, tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianita' di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando, comunque, a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto e la valutazione, ad ogni fine di legge, del servizio anteriormente prestato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298
1Il D.P.R. 22 settembre 1955, n. 1298 ha disposto (con l'art. 1) che "In sostituzione dei ruoli previsti dall'art. 2, primo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 549, sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i ruoli del personale civile degli "Istituti Incremento Ippico", gia' Depositi cavalli stalloni, risultanti dalle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto": "TABELLA A Ruolo del personale direttivo. Direttore capo................... 1 Direttore...................... 4 TABELLA B Ruolo del personale esecutivo. Capo sorvegliante.................. 3 Primo sorvegliante................. 5 Sorvegliante.................... 6 Aiuto sorvegliante................. 2 TABELLA C Ruolo del personale ausiliario. Palafreniere capo.................. 100 Palafreniere.................... 150" Ha inoltre disposto (con l'art. 5) che "Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facolta' loro consentita dal terzo comma dell'art. 2 della legge 30 giugno 1954, n. 549, saranno, a domanda, collocati, a secondo della idoneita' fisica nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto, se ufficiali; nella riserva o in congedo assoluto, se sottufficiali, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500; oppure potranno rimanere in servizio, in eccedenza agli organici: se ufficiali, nel ruolo di provenienza; se sottufficiali, con trasferimenti nell'Arma di cavalleria."
Testo in vigore dal 12 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
