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I beni immobili del patrimonio dello Stato, in uso ai Centri rifornimento quadrupedi, eccedenti la superficie di 2700 ettari, sono dismessi dal Ministero della difesa e saranno dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge:
- a)in parte alienati agli Enti di riforma agraria e loro sezioni speciali, costituiti con le leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, per le parti ricadenti nei rispettivi comprensori, e, per le parti fuori di detti comprensori, alla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina, per i loro rispettivi fini istituzionali, al prezzo da stabilirsi in base al criterio di valutazione indicato nell'art. 2 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
- b)in parte ceduti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le modalita' ed alle condizioni previste dalle leggi in materia di amministrazione dei beni dello Stato, per il potenziamento dei Depositi cavalli stalloni onde assicurare la conservazione ed il miglioramento delle piu' importanti razze e produzioni tipiche equine allevate in Italia, e per far fronte alle esigenze, del Ministero della difesa in relazione al disposto del precedente articolo.
Testo in vigore dal 3 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
