Art. 11 — Riscatto contributi dal 1 gennaio 1957 al 31 dicembre 1961
Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, accertati ai fini della iscrizione negli elenchi degli assicuratori ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, i quali, per effetto del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 della stessa legge, sono stati compresi negli elenchi pubblicati dal servizio contributi agricoli unificati (SCAU) senza l'attribuzione di giornate lavorative o con l'attribuzione di giornate lavorative inferiori a 104 annuali per il periodo 1957-1961, e' data facolta' di riscattare con onere a proprio carico i periodi totalmente o parzialmente scoperti di contribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. La domanda di riscatto deve essere presentata all'INPS entro il 31 dicembre 1991.
Testo vigente dal 13 agosto 1990
