Art. 12 — Pensione indiretta o di reversibilità
A decorrere dal 1 gennaio 1991 i superstiti indicati all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1039, n. 636, convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito da ultimo dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilita' a carico della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con le stesse norme stabilite per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, qualora l'iscritto alla gestione predetta sia deceduto anteriormente al 2 maggio 1969 e, se titolare di pensione a carico della gestione, qualora la pensione stessa abbia decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970. Sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 18 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ed i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il diritto all'indennita' prevista dall'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e' esteso ai superstiti dei soggetti assicurati ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni. Alle pensioni ai superstiti derivanti da pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1970 si applicani le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 88. Ai fini dell'erogazione delle pensioni ai superstiti di iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti alla gestione deceduti antecedentemente al 2 maggio 1969 e' dovuto dagli iscritti alla gestione stessa un contributo addizionale pari al 2 per cento del reddito di cui all'articolo 7.
Testo vigente dal 13 agosto 1990
