Art. 6 — Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti
Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1 luglio 1990 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle gestioni di cui all'articolo 1, sono calcolate con le norme previste dall'articolo 5 della presente legge per le pnesioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo. La disposizione di cui al comma 1 si applica con la decorrenza ivi prevista ancheai supplementi di pensione da liquidare, a carico delle gestioni di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come sostituito dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 1 ed i periodi relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.
Testo vigente dal 13 agosto 1990
