Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943. Leggi il testo vigente →

[1]Il Consiglio nazionale delle corporazioni ha, inoltre, le seguenti funzioni:

[2]1° formazione di norme per il coordinamento dell'attivita' assistenziale, esercitata dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, da enti complementari o da istituti corporativi;

[3]2° formazione di norme per il coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabilite con contratti collettivi o negli altri modi equiparati ai sensi della legge aprile 1926, n. 563, e per il coordinamento di ogni altra attivita' normativa delle Corporazioni;

[4]3° formazione di norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione rappresentate da associazioni sindacali legalmente riconosciute.

[5]L'esercizio delle funzioni indicate ai paragrafi 1° e 2° e' conferito, caso per caso, al Consiglio, dal Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, e quello delle funzioni indicate al paragrafo 3° e' conferito al Consiglio dalle associazioni interessate, previe le necessarie autorizzazioni a norma degli statuti, concordemente e coll'assenso del Capo del Governo.

[6]Le associazioni medesime, nei modi sopraindicati, possono Chiedere, altresi', al Consiglio, la ratifica di accordi intervenuti fra di essi sugli oggetti indicati nel primo comma del presente articolo. In tal caso, il Consiglio ha facolta' di subordinare la concessione della propria ratifica all'accoglimento di quelle modificazioni che ritenga necessarie.

[7]Le norme formate e gli accordi ratificati dal Consiglio, secondo le disposizioni precedenti, diventano obbligatori rispetto alle associazioni ed ai singoli rappresentati delle categorie cui essi si riferiscono, in deroga alle disposizioni dell'art. 22, primo capoverso, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con gli effetti previsti dagli articoli 10, quarto capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 55 del Regio decreto succitato, quando sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino Ufficiale del Ministero delle corporazioni.

[8]La pubblicazione puo' essere vietata con provvedimento, non impugnabile, del Capo del Governo.

[9]Le controversie, relative all'applicazione di dette norme, sono di competenza della Magistratura del lavoro, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art12 · fonte del testo