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[1]La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessita'.

[2]In sua vece, e per sua delega, puo' essere esercitata dal Ministro per le corporazioni.

[3]Le adunanze delle sezioni e sottosezioni anche riunite e delle Commissioni speciali permanenti, quando non lo siano direttamente dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni, sono presiedute dai Sottosegretari di Stato per le corporazioni salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento alla presente legge.

[4]Il direttore generale delle corporazioni e' il segretario generale del Consiglio.

Testo in vigore dal 28 marzo 1930 al 14 gennaio 1933

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art3 · fonte del testo