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[1]La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessita'.

[2]In sua vece, e per sua delega, puo' essere esercitata dal Ministro per le corporazioni.

[3]Le adunanze delle sezioni e sottosezioni anche riunite e delle Commissioni speciali permanenti, quando non lo siano direttamente dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni, sono presiedute dai Sottosegretari di Stato per le corporazioni salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento alla presente legge.

[4]((Esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio un direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal presidente del Consiglio stesso)).

Testo in vigore dal 14 gennaio 1933 al 18 agosto 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 28 marzo 1930 al 14 gennaio 1933. 11 parole tolte, 21 parole aggiunte.

tolto: Il direttore generale delle corporazioni e' il segretario generale del Consiglioaggiunto: Esercita le funzioni di segretario generale del Consiglio un direttore generale del Ministero delle corporazioni, designato dal presidente del Consiglio stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-03-20;206~art3 · fonte del testo