L'articolo 164 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 164 - Simulazione delle convenzioni matrimoniali. - E' consentita ai terzi la prova della simulazione delle convenzioni matrimoniali. Le controdichiarazioni scritte possono aver effetto nei confronti di coloro tra i quali sono intervenute, solo se fatte con la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nelle convenzioni matrimoniali".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art45 · fonte su Normattiva