Il secondo comma dell'articolo 277 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Il giudice puo' anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art119 · fonte su Normattiva