Art. 124
L'articolo 283 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. - I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
