L'articolo 283 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 283 - Effetti e decorrenza della legittimazione per susseguente matrimonio. - I figli legittimati per susseguente matrimonio acquistano i diritti dei figli legittimi dal giorno del matrimonio, se sono stati riconosciuti da entrambi i genitori nell'atto di matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento se questo e' avvenuto dopo il matrimonio".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art124 · fonte su Normattiva