L'articolo 287 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 287 - Legittimazione in base alla procura per il matrimonio. - Nei casi in cui e' consentito di celebrare il matrimonio per procura, quando concorrono le condizioni per la legittimazione per susseguente matrimonio la legittimazione dei figli naturali con provvedimento del giudice puo' essere domandata in base alla procura a contrarre il matrimonio, se questo non pote' essere celebrato per la sopravvenuta morte del mandante. Quando i figli non sono stati riconosciuti, per domandarne la legittimazione e' necessario che dalla procura risulti la volonta' di riconoscerli o di legittimarli".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art127 · fonte su Normattiva