Art. 122
L'articolo 280 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 280 - Legittimazione. - La legittimazione attribuisce a colui che e' nato fuori del matrimonio la qualita' di figlio legittimo. Essa avviene per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del giudice".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
