Riforma del diritto di famiglia
Art. 135
L'articolo 310 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 310 - Cessazione degli effetti dell'adozione. - Gli effetti dell'adozione cessano:
- 1)per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;
- 2)per legittimazione del figlio adottivo da parte dell'adottante;
- 3)per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell'adottante".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
