L'articolo 303 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 303 - Cessazione della potesta' dell'adottante. - Se cessa l'esercizio da parte dell'adottante o degli adottanti della potesta', il tribunale, su istanza dello adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d'ufficio, puo' dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell'adottato, la sua rappresentanza e l'amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l'esercizio della potesta' sia ripreso dai genitori".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art134 · fonte su Normattiva