L'articolo 12 della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente: "Art. 12. - 1. Le disposizioni del codice civile in tema di riconoscimento del figlio naturale si applicano, per quanto di ragione, anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio".
Testo vigente dal 11 marzo 1987
