Riforma del diritto di famiglia
Art. 168
L'articolo 433 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 433 - Persone obbligate. - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
- 1)il coniuge;
- 2)i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- 3)i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti;
- 4)i generi e le nuore;
- 5)il suocero e la suocera;
- 6)i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
