L'articolo 536 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 536 - Legittimari. - Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita' o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art172 · fonte su Normattiva