L'articolo 168 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 168 - Impiego ed amministrazione del fondo. - La proprieta' dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione. I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia. L'amministrazione dei beni costituenti il fondo patrimoniale e' regolata dalle norme relative all'amministrazione della comunione legale".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art50 · fonte su Normattiva