Art. 171
L'articolo 467 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 467 - Nozione. - La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
