L'articolo 467 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 467 - Nozione. - La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato. Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 259/1993

    Questione inammissibile
    1 giugno 1993

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 467 cod. civ., nel testo anteriore alla legge 19 maggio 1975, n. 151 (Riforma del diritto di famiglia), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

    Art. 467 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 30 cost. · Art. 171 Riforma del diritto di famiglia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art171 · fonte su Normattiva