Art. 204
L'articolo 741 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 741 - Collazione di assegnazioni varie. - E' soggetto a collazione cio' che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di una attivita' produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
