Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1081/1988

    Questione inammissibile
    6 dicembre 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, commi primo e secondo, del codice civile, già dichiarato illegittimo con sentenza n. 6 del 14 gennaio 1987, sollevata dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Cons…

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 202 Riforma del diritto di famiglia · Art. 227 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art202 · fonte su Normattiva