L'articolo 740 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 740 - Donazioni fatte all'ascendente dell'erede. - Il discendente che succede per rappresentazione deve conferire cio' che e' stato donato all'ascendente, anche nel caso in cui abbia rinunziato all'eredita' di questo".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art203 · fonte su Normattiva