Art. 207
L'articolo 2685 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2685 - Altri atti soggetti a trascrizione. - Si devono trascrivere le divisioni e gli altri atti menzionati nell'articolo 2646, la costituzione del fondo patrimoniale e gli altri atti menzionati nell'articolo 2647, l'accettazione dell'eredita' e l'acquisto del legato che importano acquisto dei diritti indicati dai numeri 1 e 2 dell'articolo 2684 o liberazione dai medesimi. La trascrizione ha gli effetti stabiliti per i beni immobili".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
