L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art215 · fonte su Normattiva