Art. 215
L'articolo 34 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente: "Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
