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Le disposizioni sul disconoscimento di paternita', comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'azione del padre e' proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale e' prorogato della meta' se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza. L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'eta' ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore.

Testo in vigore dal 23 maggio 1975 al 8 aprile 1982

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 64/1982

    Ha colpito questo articolo
    1 aprile 1982

    Mentre per la madre e per il figlio il termine (di sei mesi) per l'azione di disconoscimento, anteriormente non consentita, decorre dall'entrata in vigore della legge, ed e` quindi sempre utilizzabile, per il padre la decorrenza del termine (annuale) e` agganciata al momento della nascita o al giorno del suo ritorno alla residenza familiare se ne era lontano o, infine, al giorno in cui egli provi di averne successivamente avuto notizia: quindi, puo` non risultare utilizzabile ogni volta che la nascita, o la sua conoscenza, si sia verificata piu` di un anno prima dell'entrata in vigore della legge, quando egli non poteva proporre l'azione di disconoscimento, perche` non era ammessa nel caso di adulterio non accompagnato dal celamento della gravidanza e della nascita. Tale disuguale trattamento in una disposizione transitoria appare privo di razionalita`, stante l'eguale fondamento della concessione di un termine conseguente all'entrata in vigore della legge che accorda l'esercizio dell'azione prima non consentita, quanto ai figli nati anteriormente alla detta entrata in vigore. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 229 della legge 19 maggio 1975, n. 151, nella parte in cui non prevede che l'azione di disconoscimento di paternita` sia proponibile dal padre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, nell'ipotesi che nel periodo compreso tra il trecentesimo e il centottantesimo giorno prima della nascita la moglie abbia commesso adulterio.

    Art. 244 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 229 Riforma del diritto di famiglia

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art229 · fonte su Normattiva