Art. 229
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Le disposizioni sul disconoscimento di paternita', comprese quelle relative alla legittimazione attiva della madre e del figlio, si applicano anche ai figli nati prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'azione del padre e' proponibile se a tale data non sia decorso il termine stabilito dalla legge predetta, il quale e' prorogato della meta' se, alla medesima data, manca meno di un mese alla sua scadenza. L'azione della madre deve riguardare i figli minori d'eta' ed essere proposta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine deve essere proposta l'azione del figlio se il termine stabilito dalla legge nei suoi confronti ha una scadenza anteriore.
Testo in vigore dal 23 maggio 1975 al 8 aprile 1982
