L'articolo 235 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 235 - Disconoscimento di paternita'. - L'azione per il disconoscimento di paternita' del figlio concepito durante il matrimonio e' consentita solo nei casi seguenti:

  • 1)se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso fra il trecentesimo ed il centottantesimo giorno prima della nascita;
  • 2)se durante il tempo predetto il marito era affetto da impotenza, anche se soltanto di generare;
  • 3)se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria gravidanza e la nascita del figlio. In tali casi il marito e' ammesso a provare che il figlio presenta caratteristiche genetiche o del gruppo sanguigno incompatibili con quelle del presunto padre, o ogni altro fatto tendente ad escludere la paternita'. La sola dichiarazione della madre non esclude la paternita'. L'azione di disconoscimento puo' essere esercitata anche dalla madre o dal figlio che ha raggiunto la maggiore eta' in tutti i casi in cui puo' essere esercitata dal padre".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art93 · fonte su Normattiva