L'articolo 140 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 140 - Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze. - La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell'articolo 89, l'ufficiale che lo celebra e l'altro coniuge sono puniti con l'ammenda da lire ventimila a lire ottantamila".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
