L'articolo 143 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi. - Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art24 · fonte su Normattiva