L'articolo 170 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 170 - Esecuzione sui beni e sui frutti. - La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non puo' aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
