L'articolo 177 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 177 - Oggetto della comunione. - Costituiscono oggetto della comunione:
- a)gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b)i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c)i proventi dell'attivita' separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d)le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
