Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 168/1984

    Questione infondata
    8 giugno 1984

    La diversità di trattamento (esistente prima della riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975, n. 151) tra figli legittimi e figli naturali in ordine ai diritti riservati ai legittimari nella successione (in quanto la quota spettante ai secondi era determinata in misura pari alla metà di quella riservata ai primi), appare giustificata dall'esigenza, sancita a livello egualmente costituzionale, di una conciliazione della tutela dei figli naturali con i diritti dei membri della famiglia legittima. Frutto di una scelta operata in aderenza alla realtà sociale dell'epoca, ed immune da vizi di irrazionalità, la disposizione denunciata (tuttora applicabile alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 151/75) rientra nell'ambito che il precetto costituzionale, senza incidervi direttamente, ha lasciato, riguardo ai modi di tale conciliazione, alle valutazioni discrezionali del legislatore. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 541 cod. civ., abrogato dell'art. 177 della legge 19 maggio 1975, n. 151). - cfr. S. nn. 79/1969, 50/1973, 82/1974.

    Art. 541 c.c. · Art. 177 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art177 · fonte su Normattiva