L'articolo 182 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 182 - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi. - In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, puo' compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali e' richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi puo' essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attivita' dell'impresa".
Testo vigente dal 23 maggio 1975
