L'articolo 183 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 183 - Esclusione dall'amministrazione. - Se uno dei coniugi e' minore o non puo' amministrare ovvero se ha male amministrato, l'altro coniuge puo' chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione. Il coniuge privato dell'amministrazione puo' chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione. La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art62 · fonte su Normattiva