L'articolo 544 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 544 - Concorso di ascendenti legittimi e coniuge. - Quando chi muore non lascia ne' figli legittimi ne' figli naturali, ma ascendenti legittimi e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto. In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita ai sensi del precedente comma e' ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art180 · fonte su Normattiva