L'articolo 181 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 181 - Rifiuto di consenso. - Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso e' richiesto, l'altro coniuge puo' rivolgersi al giudice per ottenere l'autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell'atto e' necessaria nell'interesse della famiglia o dell'azienda che a norma della lettera d) dell'articolo 177 fa parte della comunione".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art60 · fonte su Normattiva