L'articolo 196 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 196 - Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare. - Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art75 · fonte su Normattiva