Art. 229 c.c. — Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
Articolo abrogato dalla l. 19 maggio 1975, n. 151.
Abrogato dal 20 settembre 1975 · versione 52 su Normattiva
2 versioni dal 1942
Collegamenti
Art. 196 — Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare
Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 233 — Furto d'uso o su cose di tenue valore; Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento
… l'uso momentaneo, e' stata immediatamente restituita; 28 2° se il fatto e' commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno; 3° se il fatto e' commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire…
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 24 — Pignorabilità e sequestrabilità della remunerazione
Sulla remunerazione spettante ai condannati sono prelevate le somme dovute a titolo di risarcimento del danno e di rimborso delle spese di procedimento. Sulla remunerazione spettante ai condannati ed agli internati sono altresi' prelevate le somme dovute ai sensi…
Art. 225
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
In ordine all'art. 227 era stato proposto che si parlasse di rinunzia ai beni in comunione, anzichè di rinunzia alla comunione. Non è però sembrata accettabile la nuova formula, perchè nell'ipotesi qui considerata la comunione è già sciolta e si tratta di una rinunzia ai diritti che competono alla moglie per effetto della divisione della comunione. Si è Mantenuto quindi il testo del progetto, che riproduce quello dell'art. 1444 del vecchio codice. È stato pure proposto di non riconoscere alla moglie il diritto di rinunziare alla comunione o di accettarla con beneficio d'inventario, quando essa abbia avuto l'amministrazione dei beni, a norma dell'art. 222. Si è ritenuto inopportuno l'emendamento, perchè avrebbe portato alla conseguenza di privare di tali diritti la moglie anche quando abbia amministrato per un brevissimo periodo. La regola, secondo la quale è data solo alla moglie la facoltà di rinunciare o di accettare con beneficio d'inventario, è giustificata dal fatto che la moglie è normalmente estranea all'amministrazione e, nei casi previsti dall'art. 222, la sua amministrazione è circoscritta, temporanea e sottoposta a cautele, a differenza di quella del marito, che è libera, anche per quanto riguarda la disponibilità dei beni. Della filiazione. DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA. Dello stato di figlio legittimo.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 135
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art229 · fonte su Normattiva