L'articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 244 - Termini dell'azione di disconoscimento. - L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio. Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia. L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta' o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento. L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 247/1982

    Questione infondata
    29 dicembre 1982

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 64/1982.

    Art. 244 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 95 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 64/1982

    Illegittimità dichiarata
    1 aprile 1982

    La riforma del diritto di famiglia ha indubbiamente spostato l'accento dal favor legitimitatis al favor veritatis, ma lasciando ancorato il termine di decadenza dell'azione di disconoscimento del padre, pur elevato ad un anno, alla conoscenza della nascita (e non dei fatti rilevanti per la proposizione dell'azione), cioe` ad un evento di meno aleatoria prova, il legislatore ha posto un limite al favor veritatis giustificato dai pericoli ed inconvenienti di uno sconvolgimento dei rapporti familiari protrattisi per lungo tempo. La denunciata disparita` di trattamento tra padre e figlio e` giustificata, d'altronde, dalla diversita` delle situazioni poste a raffronto: l'adulterio, infatti, si verifica al tempo del concepimento e di esso il figlio non puo` venire a conoscenza se non in tempo assai posteriore alla nascita, per cui collegare anche per lui il termine alla nascita avrebbe significato negargli per sempre l'esercizio dell'azione. Ne` e` violato il diritto di difesa, essendo tale censura strettamente collegata, nella prospettazione dei giudici a quibus, a quella relativa al principio di eguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 244 cod. civ., come modificato dall'art. 95 della legge 19 maggio 1975, n. 151).

    Art. 244 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 229 Riforma del diritto di famiglia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art95 · fonte su Normattiva