Riforma del sistema previdenziale forense

Art. 24 — Decorrenza del regime contributivo

I contributi minimo e percentuale di cui all' articolo 10 sono dovuti dal primo gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore a tale entrata in vigore e in quelli precedenti,restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente. I contributi di cui alla tabella a allegata alla legge 22 luglio 1975,n.319,sono dovuti,sui redditi superiori a sei milioni,nella misura del 10 per cento.1 Le somme gia' pagate in base ad aliquote superiori al 10 per cento e non compensate con contributi gia' dovuti devono essere restituite senza interessi a chi abbia tempestivamente inviato le comunicazioni di cui all' articolo 23 entro 12 mesi dalla richiesta inviata alla cassa con lettera raccomandata.E' fatta salva,per le eccedenze gia' poste a ruolo,la facolta' di chiedere lo sgravio dal ruolo stesso. Il diritto alla restituzione dei contributi pagati in eccedenza rispetto alla aliquota del 10 per cento spetta anche ai pensionati o ai loro eredi,a condizione che esso sia fatto valere entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e che la domanda sia accompagnata dalla dichiarazione di cui all'articolo 23.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 maggio 1983, n. 175

1

La L. 2 maggio 1983, n. 175, ha disposto (con l'art. 1) che "La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento."

Testo vigente dal 13 maggio 1983

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Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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