Il trattamento annuo lordo di pensione risultante dall'applicazione dei precedenti articoli da considerarsi comprensivo dell'elevazione di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e' corrisposto, al netto delle ritenute, in dodici rate mensili posticipate. Ai titolari del trattamento predetto compete, inoltre, la tredicesima mensilita' di cui alla legge 26 novembre 1953, n. 877.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art13 · fonte del testo