In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri Enti, si applicano le norme contenute negli articoli dal 2 al 7 e nell'ultimo comma dell'art. 8 della legge 22 giugno 1954, n. 523, anche, quando tra gli Enti che concorrono alla ricongiunzione dei servizi non e' compreso lo Stato.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;380~art12 · fonte del testo